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Statuto

Statuto

Comitato TRADIZIONE DEL BALSAMICO

Art. 1

Si costituisce un Comitato, denominato “TRADIZIONE DEL BALSAMICO“, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

 Art. 2

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di promuovere e favorire l’iscrizione e la candidatura de “La Tradizione del Balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare dell’Emilia centrale”. 

A tal fine intende raccogliere fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui sopra, in particolare, gli eventuali fondi raccolti, saranno destinati principalmente alla realizzazione di un docufilm illustrativo comprese tutte le spese necessarie e accessorie quali rimborsi spese per trasferte o spese di rappresentanza, spese promozionali e/o pubblicitarie, consulenze esterne e tutto ciò che risulti necessario al conseguimento e/o ottenimento della iscrizione all’Unesco.

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

 Art. 3

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.

Art. 4

Il Comitato ha sede in Spilamberto di Modena

Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l’ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Art. 5

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive al conseguimento e/o ottenimento della iscrizione all’Unesco e  si intenderà automaticamente sciolto successivamente alla sua conclusione.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto dai Soci promotori; le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

 Art. 7

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.  

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata al Consiglio di Gestione.

Art. 8

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 9

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10

All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.